Relatrice
Data: 
Mercoledì, 22 Aprile, 2020
Nome: 
Beatrice Lorenzin

A.C. 2463

 Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, reca Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Le risorse finanziarie previste sono in gran parte reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020, autorizzata con la Risoluzione n. 6-00103 della Camera e la Risoluzione n. 6-00102 del Senato, di approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della Relazione al Parlamento del 5 marzo 2020, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge "rinforzata" di attuazione del principio di pareggio del bilancio).

Il decreto-legge è stato esaminato in prima lettura dal Senato a partire dallo scorso 24 marzo e approvato dall'Assemblea il 9 aprile, con la votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, con cui, in particolare, è stato recepito nel testo il contenuto di numerosi emendamenti votati nel corso dell'esame in Commissione.

Il provvedimento riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d'urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono state abrogate nel corso dell'esame al Senato per confluire nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità).

Il provvedimento, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, prevede una numerosa serie di interventi che riguardano molteplici settori: sanità, fisco, credito, lavoro, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti, giustizia, cultura e spettacolo, sport, informazione, agricoltura, difesa e ordine pubblico e immigrazione, di cui si darà distintamente conto nella presente relazione.

Venendo al contenuto del provvedimento, per quanto concerne gli interventi in materia sanitaria, segnala che le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da COVID-19. Viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria e del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità, al fine di elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica. Viene incrementata di 100 milioni di euro la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - a iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (articolo 1). Viene consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato (articolo 2). Viene previsto il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (articolo 2-bis). Vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale, quali la stipula di accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (articolo 3). Vengono previste norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali - DPI e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (articolo 5-bis). Vengono stabilite norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di 5.000 impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il loro funzionamento. Si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica, non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (articolo 5-sexies). Viene incrementato di 4 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità - ISS per il reclutamento di personale (articolo 11). Viene previsto che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari (articolo 12). Viene consentito, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (articolo 13). Per far fronte alla situazione epidemiologica viene consentita la produzione, importazione ed immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale - DPI in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto di una particolare procedura volta a consentire il riscontro delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei prodotti (articolo 15). Sono previste disposizioni per la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione (articolo 17). Viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (articolo 18). Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari - OSS impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica (articolo 22-bis).

Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal presente decreto-legge. In particolare, il decreto-legge n. 9 del 2020 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia. Tale la misura è stata estesa all'intero territorio nazionale ed è stata ampliata dal presente decreto-legge, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. È inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68). Analogamente, il decreto-legge in esame (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione - inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero - a soggetti operanti in altri settori e prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si segnala, per altro, che l'articolo 21 del decreto-legge n. 23 del 2020, cosiddetto decreto liquidità, proroga la sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi su tutto il territorio nazionale e volti, in particolare, a tutelare i lavoratori e a salvaguardare il sistema produttivo. Si ricordano le seguenti misure: la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita IVA di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal COVID-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65); l'ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. tax credit per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti. Viene sospesa fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55). Infine, è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 (articolo 107).

Per quanto attiene agli interventi di carattere creditizio, sia il decreto-legge n. 9 del 2020 sia il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il decreto-legge n. 9 ha inserito (articolo 26), tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il decreto-legge n. 18 ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza (articolo 54). Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono stati inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate, nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. Il decreto-legge n. 23 del 2020 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.

Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge n. 18 del 2020 prevede varie misure. Si autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura (articolo 5). Si prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori del comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; per tale finalità il Fondo viene rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 49-bis, che riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9 del 2020). Si fa presente che l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato invece abrogato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità), il quale ha introdotto una nuova disciplina transitoria - fino al 31 dicembre 2020 - maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo anche alla luce della più recente normativa sugli aiuti di Stato. Si concede alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (articolo 56). Si concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti - CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta (articolo 57). Si prevede che le imprese beneficiarie di mutui concessi da INVITALIA e ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (articolo 72-ter, che riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 2020). Si autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei contratti di sviluppo (articolo 80). Per ciò che concerne l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle imprese, l'insieme delle misure originariamente messe in campo a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 18 del 2020 è stato rafforzato da ulteriori interventi, annunciati il 2 aprile 2020. Nelle settimane precedenti Cassa Depositi e Prestiti aveva varato un Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana per l'emergenza COVID-19, il quale prevede l'erogazione di liquidità a tassi calmierati per le PMI e per le imprese di media dimensione (Mid-cap) tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività di export e internazionalizzazione delle PMI; il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui per i comuni della prima Zona rossa. A tali interventi si aggiungono ulteriori 2 miliardi di euro a supporto delle imprese di media e grande dimensione - indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro - per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende, in attesa dell'avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020.

Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, si segnala, in particolare, che il decreto-legge in esame: incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell'UE, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico, al fine di acquisire flussi turistici verso l'Italia (articolo 54-bis, che riproduce il testo dell'articolo 27 del decreto-legge n. 9 del 2020); autorizza SACE S.p.A., ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal decreto legislativo n. 143 del 1998, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle regioni di beni inerenti alla gestione dell'emergenza sanitaria (articolo 59); prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58); istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy (articolo 72, comma 1).

Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, il tema degli ammortizzatori sociali e la riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, vengono previste disposizioni speciali - quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive - per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (articolo 19, commi da 1 a 4). L'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto, nel 2020 e per un massimo di nove settimane, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in luogo dei 15 richiesti in via generale (articolo 19, comma 5). Si riconosce la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo non superiore a nove settimane (articolo 20). Viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (articolo 22). Si dispone che i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in deroga alla normativa vigente (articolo 19-bis, introdotto al Senato).

Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori in relazione alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. In particolare, viene riconosciuto ai lavoratori, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, un congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa (articoli 23, commi 1, 3 e 4, e 25, comma 1); in alternativa è possibile fruire di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (articoli 23, comma 8, e 25, comma 3). Ai lavoratori dipendenti privati, in presenza di figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, viene riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (articolo 23, comma 6). Per quanto concerne il lavoro autonomo, viene riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore dei liberi professionisti, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (articolo 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali (articolo 28), dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29), degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30), di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50 mila euro (articolo 38) e di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 96).

Ulteriori disposizioni riguardano l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63), nonché l'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (articolo 44). Specifiche disposizioni sono volte a favorire il ricorso al lavoro agile. In particolare, si prevede che per il periodo dello stato di emergenza il lavoro agile costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali devono limitare la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (articolo 87, commi da 1 a 4). Infine, specifiche norme riguardano le forniture, autorizzando le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e, per quanto riguarda PC e tablet, con procedure semplificate da parte della CONSIP S.p.A. (articolo 87-bis).

Per quanto concerne la pubblica amministrazione, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza (articolo 122); si autorizza la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2020, ad avvalersi di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione; viene prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019 (articolo 81). Per quanto concerne, specificamente, gli enti territoriali, viene consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali (articolo 73); vengono prorogati i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili (adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio, approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali) con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (articolo 107); si consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 anziché con quelli del 2020 (articolo 107-bis); viene riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo - per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (articolo 109); si prevede la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (articolo 111) e dagli enti locali (articolo 112) con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Per quanto concerne il settore dell'istruzione, gli interventi sulla scuola sono rivolti a salvaguardare la validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica - anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie - disciplinare la valutazione degli studenti, assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale. In primo luogo si prevede che, qualora le scuole non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, previsti a regime, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità; si dispone che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'anno scolastico 2019-2020, produca gli stessi effetti della valutazione in presenza (articolo 87, comma 3-ter); si incrementano di 85 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale (articolo 120); si autorizzano le scuole statali a sottoscrivere, per l'anno scolastico 2019-2020, contratti sino al termine delle attività didattiche - 30 giugno 2020 - con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (articolo 120, commi da 4 a 7); si autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nell'anno 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale (articolo 77). Inoltre, si prevede che le sedute degli organi collegiali delle scuole possono svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni (articolo 73, comma 2-bis) e si dispone un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione (articolo 88-bis).

Specifiche disposizioni riguardano l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM, con l'obiettivo di garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza (articolo 101). In particolare, si prevede che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, siano computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e siano valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva; che la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell'anno accademico 2018-2019 è il 15 giugno 2020 e che le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU) e dell'attestazione della frequenza obbligatoria; si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 e si prevede che le università, nonché gli istituti di ricerca, promuovano, anche mediante convenzioni, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e informatiche; si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca - MUR, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, con una dotazione pari a 50 milioni di euro. Infine, per fronteggiare le particolari condizioni di sofferenza del Servizio sanitario nazionale, si introduce una nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, superando la previsione relativa all'esame di Stato e prevedendo che è abilitante la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM/41), previa acquisizione dell'idoneità conseguita al termine di un tirocinio pratico-valutativo di 3 mesi, da svolgere nell'ambito del corso di laurea medesimo (articolo 102).

Specifiche disposizioni riguardano il settore dei trasporti. Per quanto concerne il settore aereo, con riferimento alla situazione di Alitalia si prevede la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (articolo 79, commi da 3 a 8); si riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo, prevedendo misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (articolo 79, commi 1 e 2); si dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo (articolo 94). Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede la non applicazione della tassa d'ancoraggio fino al 30 aprile 2020; la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali; il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali; la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale, che dovranno essere pagati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di interesse (articolo 92). Con riferimento al trasporto stradale ed al trasporto pubblico locale, si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, nonché dei veicoli che debbano essere sottoposti a revisione (articolo 92, comma 4); si riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di taxi e noleggio con conducente, per dotare i veicoli di paratie divisorie volte a separare il posto guida da quelli posteriori (articolo 93); si prevede la proroga di ulteriori 15 giorni, rispetto a quanto stabilito dalla legge, del termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza (articolo 125, comma 2); a tutela delle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, regionale e scolastico, si esclude la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi (articolo 92, comma 4-bis); si riconosce alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza (articolo 92, commi 4-ter e 4-quater);

Le disposizioni in tema di giustizia hanno principalmente lo scopo di agevolare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica negli uffici e nelle aule giudiziarie, dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche. Per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia penale, si dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative - che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze - volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali da remoto (articolo 83). Per quanto riguarda la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, si autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa dei recenti episodi di protesta dei detenuti (articolo 86); si estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio, ampliando il campo d'applicazione della misura, riducendo gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiungendo modalità di controllo a distanza - i cosiddetti braccialetti elettronici - ferma restando l'esclusione per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare e per quelli coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020; si estendono le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020 (articolo 124). Ulteriori misure concernono la possibilità che il Capo del Dipartimento della protezione civile disponga la requisizione, in uso o in proprietà, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere, da soggetti pubblici o privati, e che il Prefetto disponga la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (articolo 6); la possibilità di escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali, connesse a ritardati o omessi adempimenti se determinati dal rispetto delle misure di contenimento (articolo 91, comma 1); la concessione ai magistrati onorari di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali disposta ai sensi dell'articolo 83 (articolo 119); la proroga del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, nell'esercizio delle proprie funzioni fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (articolo 118).

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono volti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. In particolare, vengono istituiti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire, uno di parte corrente, l'altro di conto capitale, volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di 80 milioni e di 50 milioni di euro (articolo 89). Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (articolo 88).

Per quanto concerne il settore dello sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. In particolare, si dispone la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché per soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (articolo 61); la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. In entrambi i casi, alla ripresa della riscossione i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 95).

Gli interventi nel settore dell'informazione intendono garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti. In particolare, si prevede, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 98, comma 1) e si amplia l'ambito delle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit edicole) (articolo 98, comma 2). Con riferimento al settore delle comunicazioni, si prevede che fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (articolo 82).

Specifiche disposizioni riguardano il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare si prevede: la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (articolo 22); un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 28); un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30); l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (articolo 72); l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (articolo 78, commi 1, 1-bis e 1-ter); l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività di pesca (articolo 78, comma 2); l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (articolo 78, comma 2-quinquies); l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, comma 3); la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti (articolo 78, commi 3-sexies e septies); la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (articolo 78, comma 4-sexies).

Per quanto concerne il settore della difesa e ordine pubblico, sono state potenziate le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria (articoli 7, 8 e 9). In particolare, si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo - un anno - di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito (120 medici e 200 infermieri militari), definendone il relativo stato giuridico ed economico (articolo 7); si stanziano, per l'anno 2020, 4,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento (articolo 9); si autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza COVID-19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Guardia costiera, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle prefetture, dell'Amministrazione civile dell'interno e dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74).

In materia di immigrazione sono state introdotte una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza (articolo 86-bis). In particolare, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (la cosiddetta “seconda accoglienza”); viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano, fino alla fine dello stato di emergenza, nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS - centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza previste dalle disposizioni vigenti; si dà facoltà ai Prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, hotspot). Il decreto, poi, estende fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiungimento familiare, o per lavoro per casi particolari disciplinati dal Testo unico dell'immigrazione, nonché l'efficacia di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. È inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno, da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale (articolo 103, commi 2-quater e 2-quinques). Infine, si segnala la disposizione che, in deroga alla normativa vigente, consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

Con una disposizione di carattere generale, introdotta all'articolo 1 del disegno di legge di conversione (articolo 1, comma 3) si prevede, infine, la proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, con l'espresso richiamo, quanto alle deleghe con termini scaduti alla data d'entrata in vigore della legge di conversione, dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle rispettive leggi di delegazione.

Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli Uffici.